| Tutela delle persone e di altri
                soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
 LEGGE 31 dicembre 1996 N. 675
 Testo coordinato con le modifiche introdotte
                dai D.Lvi 9/5/1997 n.123, 28/7/1997 n.255, 8/5/1998 n.135,
                13/5/1998 n.171, 6/11/1998 n.389, 26/2/1999 n.51, 11/5/1999
                n.135, 30/7/1999 n.281, 30/7/1999 n.282 e 28/12/2001 n.467.
 Le modifiche sono in corsivo.
 
 
 
 Capo I
 PRINCIPI GENERALI
 
 Art. 1
 Finalità e definizioni
   
				
 
				1. La presente legge garantisce che il
                trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei
                diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità
                delle persone fisiche, con particolare riferimento alla
                riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i
                diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o
                associazione. 
				2. Ai fini della presente legge si
                intende: 
                  
					a) per -banca di dati- qualsiasi
                  complesso di dati personali, ripartito in una o più unità
                  dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità
                  di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;b) per -trattamento- qualunque operazione o complesso
                  di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi
                  elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta,
                  la registrazione, l'organizzazione, la conservazione,
                  l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione,
                  il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la
                  comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la
                  distruzione di dati;
 c) per -dato personale- qualunque informazione relativa
                  a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione,
                  identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante
                  riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un
                  numero di identificazione personale;
 d) per -titolare- la persona fisica, la persona
                  giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
                  associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine
                  alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati
                  personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
 e) per -responsabile- la persona fisica, la persona
                  giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
                  associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento
                  di dati personali;
 f) per -interessato- la persona fisica, la persona
                  giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati
                  personali;
 g) per -comunicazione- il dare conoscenza dei dati
                  personali a uno o più soggetti determinati diversi
                  dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro
                  messa a disposizione o consultazione;
 h) per -diffusione- il dare conoscenza dei dati
                  personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche
                  mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 i) per -dato anonimo- il dato che in origine, o a
                  seguito di trattamento, non può essere associato ad un
                  interessato identificato o identificabile;
 l) per -blocco- la conservazione di dati personali con
                  sospensione temporanea di ogni altra operazione del
                  trattamento;
 m) per -Garante- l'autorità istituita ai sensi
                  dell'articolo 30.
 Art. 2Ambito di applicazione
 
 
				1. La presente legge si applica al
                trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel
                territorio dello Stato. 
				1-bis. La presente legge si applica
                anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è
                stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione
                europea e impiega, per il trattamento, mezzi situati nel
                territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici o
                comunque automatizzati, salvo che essi siano utilizzati solo ai
                fini di transito nel territorio dell'Unione europea. (*) 
				1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis
                il titolare stabilito nel territorio di un Paese non
                appartenente all'Unione europea deve designare ai fini
                dell'applicazione della presente legge un proprio rappresentante
                stabilito nel territorio dello Stato. (*) Art. 3Trattamento di dati per fini esclusivamente personali
 
 
				1. Il trattamento di dati personali
                effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali
                non è soggetto all'applicazione della presente legge, sempreché
                i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o
                alla diffusione. 
				2. Al trattamento di cui al comma 1 si
                applicano in ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei
                dati di cui all'articolo 15, nonché l'articolo 18 (*). Art. 4Particolari trattamenti in ambito pubblico
 
 
				1. La presente legge non si applica al
                trattamento di dati personali effettuato: 
                  
					a) dal Centro elaborazione dati di
                  cui all'articolo 8 della legge 1. aprile 1981, n. 121, come
                  modificato dall'articolo 43, comma 1, della presente legge,
                  ovvero sui dati destinati a confluirvi in base alla legge,
                  nonché in virtù dell'accordo di adesione alla Convenzione di
                  applicazione dell'Accordo di Schengen, reso esecutivo con
                  legge 30 settembre 1993, n. 388;b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della
                  legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da
                  segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima
                  legge;
 c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale
                  di cui al titolo IV del libro decimo del codice di procedura
                  penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive
                  modificazioni, o, in base alla legge, nell'ambito del servizio
                  dei carichi pendenti nella materia penale;
 d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del
                  codice di procedura penale o, per ragioni di giustizia,
                  nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore
                  della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia;
 e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o
                  di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o
                  repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di
                  legge che prevedano specificamente il trattamento.
 
				2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si
                applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 9,
                15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e 36, nonché, fatta eccezione
                per i trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le
                disposizioni di cui agli articoli 7 e 34. Art. 5Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi
                elettronici
 
 
				1. Il trattamento di dati personali
                svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
                automatizzati è soggetto alla medesima disciplina prevista per
                il trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi. Art. 6Trattamento di dati detenuti all'estero
 
 
				1. Il trattamento nel territorio dello
                Stato di dati personali detenuti all'estero è soggetto alle
                disposizioni della presente legge.
 
				2. Se il trattamento di cui al comma 1
                consiste in un trasferimento di dati personali fuori dal
                territorio nazionale si applicano in ogni caso le disposizioni
                dell'articolo 28. 
 
 Capo IIOBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
 
 
 Art. 7
 Notificazione
 
 
				1. Il titolare che intenda procedere
                ad un trattamento di dati personali soggetto al campo di
                applicazione della presente legge è tenuto a darne
                notificazione al Garante se il trattamento, in ragione delle
                relative modalità o della natura dei dati personali, sia
                suscettibile di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà
                dell'interessato, e nei soli casi e con le modalità individuati
                con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3(*). 
				2. La notificazione è effettuata
                preventivamente ed una sola volta, a mezzo di lettera
                raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne la
                ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni da
                svolgere, nonché dalla durata del trattamento e può riguardare
                uno o più trattamenti con finalità correlate. Una nuova
                notificazione è richiesta solo se muta taluno degli elementi che
                devono essere indicati (*) e deve precedere l'effettuazione
                della variazione. 
				Le disposizioni di
                cui ai successivi commi 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e
                5-quinquies, sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in
                vigore delle modifiche apportate al regolamento di cui
                all'articolo 33, comma 3, in applicazione del comma 1 del
                presente articolo. 
				3. La notificazione è sottoscritta
                dal notificante e dal responsabile del trattamento. 
				4. La notificazione contiene: 
                  
					a) il nome, la denominazione o la
                  ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del
                  titolare;b) le finalità e modalità del trattamento;
 c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le
                  categorie di interessati cui i dati si riferiscono;
 d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
 e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non
                  appartenenti all'Unione europea o, qualora, riguardino taluno
                  dei dati di cui agli articoli 22 e 24, fuori del territorio
                  nazionale;
 f) una descrizione generale che permetta di valutare
                  l'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate
                  per la sicurezza dei dati;
 g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di
                  dati cui si riferisce il trattamento, nonché l'eventuale
                  connessione con altri trattamenti o banche di dati, anche
                  fuori del territorio nazionale;
 h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il
                  domicilio, la residenza o la sede del rappresentante del
                  titolare nel territorio dello Stato e di almeno un
                  responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente designato
                  ai fini di cui all'articolo 13 (**); in mancanza di tale
                  indicazione si considera responsabile il notificante;
 i) la qualità e la legittimazione del notificante.
 
				5. I soggetti tenuti ad iscriversi o
                che devono essere annotati nel registro delle imprese di cui
                all'articolo 2188 del codice civile, nonché coloro che devono
                fornire le informazioni di cui all'articolo 8, comma 8, lettera
                d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di
                commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono
                effettuare la notificazione per il tramite di queste ultime,
                secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui
                all'articolo 33, comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani
                possono effettuare la notificazione anche per il tramite delle
                rispettive rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi
                professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini
                professionali. Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui
                al comma 3. 
				5-bis. La notificazione in
                forma semplificata può non contenere taluno degli elementi di
                cui al comma 4, lettere b), c), e) e g), individuati dal Garante
                ai sensi del regolamento di cui all'articolo33, comma 3, quando
                il trattamento è effettuato: 
                  
					a) da soggetti pubblici, esclusi gli enti
                  pubblici economici, sulla base di espressa disposizione di
                  legge ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 24, ovvero del
                  provvedimento di cui al medesimo articolo 24;b) nell'esercizio della professione di giornalista e per
                  l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, ovvero dai
                  soggetti indicati nel comma 4-bis dell'articolo 25, nel
                  rispetto del codice di deontologia di cui al medesimo
                  articolo;
 c) temporaneamente senza l'ausilio di mezzi elettronici o
                  comunque automatizzati, ai soli fini e con le modalità
                  strettamente collegate all'organizzazione interna dell'attività
                  esercitata dal titolare, relativamente a dati non registrati
                  in una banca di dati e diversi da quelli di cui agli articoli
                  22 e 24.
 c-bis) per scopi storici, di ricerca scientifica e di
                  statistica in conformità alle leggi, ai regolamenti, alla
                  normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona
                  condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31.
 
				5-ter. Fuori dei casi di cui
                all'articolo 4, il trattamento non è soggetto a notificazione
                quando: 
                  
					a) è necessario per l'assolvimento di un
                  compito previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
                  normativa comunitaria, relativamente a dati diversi da quelli
                  indicati negli articoli 22 e 24;b) riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici registri,
                  elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi
                  restando i limiti e le modalità di cui all'articolo 20, comma
                  1, lettera b);
 c) è effettuato per esclusive finalità di gestione del
                  protocollo, relativamente ai dati necessari per la
                  classificazione della corrispondenza inviata per fini diversi
                  da quelli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e), con
                  particolare riferimento alle generalità e ai recapiti degli
                  interessati, alla loro qualifica e all'organizzazione di
                  appartenenza;
 d) riguarda rubriche telefoniche o analoghe non destinate alla
                  diffusione, utilizzate unicamente per ragioni d'ufficio e di
                  lavoro e comunque per fini diversi da quelli di cui
                  all'articolo 13, comma 1, lettera e);
 e) è finalizzato unicamente all'adempimento di specifici
                  obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali
                  e fiscali, ed è effettuato con riferimento alle sole
                  categorie di dati, di interessati e di destinatari della
                  comunicazione e diffusione strettamente collegate a tale
                  adempimento, conservando i dati non oltre il periodo
                  necessario all'adempimento medesimo;
 f) è effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5-bis,
                  lettera b) da liberi professionisti iscritti in albi o elenchi
                  professionali, per le sole finalità strettamente collegate
                  all'adempimento di specifiche prestazioni e fermo restando il
                  segreto professionale;
 g) è effettuato dai piccoli imprenditori di cui all'articolo
                  2083 del Codice civile per le sole finalità strettamente
                  collegate allo svolgimento dell'attività professionale
                  esercitata, e limitatamente alle categorie di dati di
                  interessati, di destinatari della comunicazione e diffusione e
                  al periodo di conservazione dei dati necessari per il
                  perseguimento delle finalità medesime;
 h) è finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali
                  in conformità alle leggi a ai regolamenti;
 i) è effettuato per esclusive finalità dell'ordinaria
                  gestione di biblioteche, musei e mostre, in conformità alle
                  leggi e ai regolamenti, ovvero per la organizzazione di
                  iniziative culturali o sportive o per la formazione di
                  cataloghi e bibliografie;
 l) è effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche a
                  carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ovvero
                  da loro organismi rappresentativi, istituiti per scopi non di
                  lucro e per il perseguimento di finalità lecite,
                  relativamente a dati inerenti agli associati e ai soggetti che
                  in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con
                  l'associazione, la fondazione, il comitato o l'organismo,
                  fermi restando gli obblighi di informativa degli interessati e
                  di acquisizione del consenso, ove necessario;
 m) è effettuato dalle organizzazioni di volontariato di cui
                  alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nei limiti di cui alla
                  lettera l) e nel rispetto delle autorizzazioni e delle
                  prescrizioni di legge di cui agli articoli 22 e 23;
 n) è effettuato temporaneamente ed è finalizzato
                  esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di
                  articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero, nel
                  rispetto del Codice di cui all'articolo 25;
 o) è effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque
                  automatizzati, per la redazione di periodici o pubblicazioni
                  aventi finalità di informazione giuridica, relativamente a
                  dati desunti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di
                  altre autorità;
 p) è effettuato temporaneamente per esclusive finalità di
                  raccolta di adesioni a proposte di legge d'iniziativa
                  popolare, a richieste di referendum, a petizioni o ad appelli;
 q) è finalizzato unicamente all'amministrazione dei condomini
                  di cui all'articolo 1117 e seguenti del Codice civile,
                  limitatamente alle categorie di dati, di interessati e di
                  destinatari della comunicazione necessarie per
                  l'amministrazione dei beni comuni, conservando i dati non
                  oltre il periodo necessario per la tutela dei corrispondenti
                  diritti.
 q-bis) è compreso nel programma statistico nazionale o in
                  atti di programmazione statistica previsti dalla legge ed è
                  effettuato in conformità alle leggi, ai regolamenti, alla
                  normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona
                  condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31.>/P>
 
				5-quater. Il titolare si può avvalere
                della notificazione semplificata o dell'esonero di cui ai commi
                5-bis e 5-ter, sempre che il trattamento riguardi unicamente le
                finalità, le categorie di dati, di interessati e di destinatari
                della comunicazione e diffusione individuate, unitamente al
                periodo di conservazione dei dati, dai medesimi commi 5-bis e
                5-ter, nonchè: 
                  
					a) nei casi di cui ai commi 5-bis, lettera
                  a) e 5-ter, lettere a) e m), dalle disposizioni di legge o di
                  regolamento o dalla normativa comunitaria ivi indicate;b) nel caso di cui al comma 5-bis, lettera b), dal codice di
                  deontologia ivi indicato;
 c) nei casi residui, dal Garante, con le autorizzazioni
                  rilasciate con le modalità previste dall'articolo 41, comma
                  7, ovvero, per i dati diversi da quelli di cui agli articoli
                  22 e 24, con provvedimenti analoghi.
 
				5-quinquies. Il titolare che si avvale
                dell'esonero di cui al comma 5-ter deve fornire gli elementi di
                cui al comma 4 a chiunque ne faccia richiesta. Art. 8Responsabile
 
 
				1. Il responsabile, se designato, deve
                essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacità ed
                affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto
                delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi
                compreso il profilo relativo alla sicurezza. 
				2. Il responsabile procede al
                trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare
                il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla
                puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle
                proprie istruzioni. 
				3. Ove necessario per esigenze
                organizzative, possono essere designati responsabili più
                soggetti, anche mediante suddivisione di compiti. 
				4. I compiti affidati al responsabile
                devono essere analiticamente specificati per iscritto.
 
				5. Gli incaricati del trattamento
                devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso
                attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile. 
 Capo IIITRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
 
 
 Sezione I
 Raccolta e requisiti dei dati
 
 Art. 9
 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
 
 
				1. I dati personali oggetto di
                trattamento devono essere: 
                  
					a) trattati in modo lecito e secondo
                  correttezza;b) raccolti e registrati per scopi determinati,
                  espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del
                  trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
 c) esatti e, se necessario, aggiornati;
 d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle
                  finalità per le quali sono raccolti o successivamente
                  trattati;
 e) conservati in una forma che consenta
                  l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non
                  superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono
                  stati raccolti o successivamente trattati.
 
				1-bis. Il trattamento di dati
                personali per scopi storici, di ricerca scientifica o di
                statistica è compatibile con gli scopi per i quali i dati sono
                raccolti o successivamente trattati e può essere effettuato
                anche oltre il periodo necessario a questi ultimi scopi. Art. 10Informazioni rese al momento della raccolta
 
 
				1. L'interessato o la persona presso
                la quale sono raccolti i dati personali devono essere
                previamente informati oralmente o per iscritto circa: 
                  
					a) le finalità e le modalità del
                  trattamento cui sono destinati i dati;b) la natura obbligatoria o facoltativa del
                  conferimento dei dati;
 c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di
                  rispondere;
 d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i
                  dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei
                  dati medesimi;
 e) i diritti di cui all'articolo 13;
 f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il
                  domicilio, la residenza o la sede del titolare, del suo
                  rappresentante nel territorio dello Stato e di almeno un
                  responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente designato
                  ai fini di cui all'articolo 13, indicando il sito della rete
                  di comunicazione o le modalità attraverso le quali è
                  altrimenti conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei
                  responsabili (**).
 
				2. L'informativa di cui al comma 1 può
                non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce
                i dati o la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento di
                funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il
                perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1,
                lettera e), e 14, comma 1, lettera d). 
				3. Quando i dati personali non sono
                raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1
                è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei
                dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la
                prima comunicazione. 
				4. La disposizione di cui al comma 3
                non si applica quando l'informativa all'interessato comporta un
                impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente
                sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a
                giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati
                sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un
                regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima
                disposizione non si applica, altresì, quando i dati sono
                trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive
                di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 (*), o, comunque,
                per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
                sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità
                e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
 
 
 Sezione IIDiritti dell'interessato nel trattamento dei dati
 
 Art. 11
 Consenso
 
 
				1. Il trattamento di dati personali da
                parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo
                con il consenso espresso dell'interessato. 
				2. Il consenso può riguardare
                l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso. 
				3. Il consenso è validamente prestato
                solo se è espresso liberamente, e in forma specifica e
                documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato
                le informazioni di cui all'articolo 10. Art. 12Casi di esclusione del consenso
 
 
				1. Il consenso non è richiesto quando
                il trattamento: 
                  
					a) riguarda dati raccolti e detenuti
                  in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento
                  o dalla normativa comunitaria;b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti
                  da un contratto del quale è parte l'interessato o per l'esecuzione
                  di misure precontrattuali adottate (*) su richiesta di
                  quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo legale;
 c) riguarda dati provenienti da pubblici registri,
                  elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;
 d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica
                  o di statistica ed è effettuato nel rispetto dei codici di
                  deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi
                  dell'articolo 31;
 e) è effettuato nell'esercizio della professione di
                  giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative
                  finalità. In tale caso, si applica il codice di
                  deontologia di cui all'articolo 25;
 f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività
                  economiche raccolti anche ai fini indicati nell'articolo 13,
                  comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente normativa in
                  materia di segreto aziendale e industriale;
 g) è necessario per la salvaguardia della vita o
                  dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel
                  caso in cui l'interessato non può prestare il proprio
                  consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o
                  per incapacità di intendere o di volere;
 h) è necessario ai fini dello svolgimento delle
                  investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,
                  n. 397 (*), o, comunque, per far valere o difendere un
                  diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
                  esclusivamente per tali finalità e per il periodo
                  strettamente necessario al loro perseguimento.
 h-bis) è necessario, nei casi individuati dal
                  Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per
                  perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo
                  destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le
                  libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse
                  dell'interessato (***).
 Art. 13Diritti dell'interessato
 
 
				1. In relazione al trattamento di dati
                personali l'interessato ha diritto:a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di
                cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di
                trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 
 Le disposizioni di cui alla successiva
                lettera b), sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in
                vigore delle modifiche apportate al regolamento di cui
                all'articolo 33, comma 3, in applicazione del comma 1
                dell'articolo 7.
 
 b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7,
                comma 4, lettere a), b) e h);
 c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile,
                senza ritardo:
 
                  
					1) la conferma dell'esistenza o meno di
                  dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
                  registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei
                  medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e
                  delle finalità su cui si basa il trattamento;la richiesta può
                  essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi,
                  con intervallo non minore di novanta giorni;2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
                  blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
                  quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
                  agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
                  successivamente trattati;
 3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia
                  interesse, l'integrazione dei dati;
 4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3)
                  sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
                  loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
                  comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
                  adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di
                  mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
                  tutelato;
 
				d) di opporsi, in tutto o in parte,
                per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
                riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di
                dati personali che lo riguardano, previsto a fini di
                informazioni commerciali o di invio di materiale pubblicitario o
                di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di
                mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere
                informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono
                comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare
                gratuitamente tale diritto.
 
				2. Per ciascuna richiesta di cui al
                comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto
                all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati
                che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi
                effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i
                limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma
                3. 
				3. I diritti di cui al comma 1
                riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono
                essere esercitati da chiunque vi abbia interesse. 
				4. Nell'esercizio dei diritti di cui
                al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o
                procura a persone fisiche o ad associazioni. 
				5. Restano ferme le norme sul segreto
                professionale degli esercenti la professione di giornalista,
                limitatamente alla fonte della notizia. Art. 14Limiti all'esercizio dei diritti
 
 
				1. I diritti di cui all'articolo 13,
                comma 1, lettere c) e d), non possono essere esercitati nei
                confronti dei trattamenti di dati personali raccolti: 
                  
					a) in base alle disposizioni del
                  decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
                  modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive
                  modificazioni;b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31
                  dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla
                  legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;
 c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite
                  ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
 d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici
                  economici, in base ad espressa disposizione di legge, per
                  esclusive finalità inerenti la politica monetaria e
                  valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli
                  intermediari e dei mercati creditizi e finanziari nonché la
                  tutela della loro stabilità;
 e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h),
                  limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne
                  pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni o per
                  l'esercizio del diritto di cui alla medesima lettera h).
 e-bis) da fornitori di servizi di telecomunicazioni
                  accessibili al pubblico, limitatamente ai dati personali
                  identificativi di chiamate telefoniche entranti, salvo che
                  possa derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle
                  investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.
                  397. (*)
 
				2. Nei casi di cui al comma 1 il
                Garante, anche su segnalazione dell'interessato ai sensi
                dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i necessari
                accertamenti nei modi di cui all'articolo 32, commi 6 e 7, e
                indica le necessarie modificazioni ed integrazioni,
                verificandone l'attuazione. 
 
 Sezione IIISicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità
                dei dati e risarcimento del danno
 
 Art. 15
 Sicurezza dei dati
 
 
				1.I dati personali oggetto di
                trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in
                relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
                tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche
                del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante
                l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi
                di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di
                accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non
                conforme alle finalità della raccolta. 
				2. Le misure minime di sicurezza da
                adottare in via preventiva sono individuate con regolamento
                emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
                dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto
                1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
                vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia
                e giustizia, sentiti l'Autorità per l'informatica nella
                pubblica amministrazione e il Garante. 
				3. Le misure di sicurezza di cui al
                comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di entrata in
                vigore della presente legge e successivamente con cadenza almeno
                biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità di
                cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del
                settore e all'esperienza maturata. 
				4. Le misure di sicurezza relative ai
                dati trattati dagli organismi di cui all'articolo 4, comma 1,
                lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente del
                Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme che regolano
                la materia. Art. 16Cessazione del trattamento dei dati
 
 
				1. In caso di cessazione, per
                qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il titolare deve
                notificare preventivamente al Garante la loro destinazione. 
				2. I dati possono essere: 
                  
					a) distrutti;b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un
                  trattamento per finalità analoghe agli scopi per i quali i
                  dati sono raccolti;
 c) conservati per fini esclusivamente personali e non
                  destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
 c-bis) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi
                  storici, di ricerca scientifica e di statistica, in conformità
                  alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai
                  codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai
                  sensi dell'articolo 31.
 
				3. La cessione dei dati in violazione
                di quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 o di altre
                disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati
                personali è nulla ed è punita ai sensi dell'articolo 39, comma
                1. Art. 17Limiti all'utilizzabilità di dati personali
 
 
				1. Nessun atto o provvedimento
                giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del
                comportamento umano può essere fondato unicamente su un
                trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il
                profilo o la personalità dell'interessato. 
				2. L'interessato può opporsi ad ogni
                altro tipo di decisione adottata sulla base del trattamento di
                cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 13,
                comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia stata adottata
                in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un
                contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o
                sulla base di adeguate garanzie individuate dalla legge. Art. 18Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
 
 
				1. Chiunque cagiona danno ad altri per
                effetto del trattamento di dati personali è tenuto al
                risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile. 
 
 Sezione IVComunicazione e diffusione dei dati
 
 Art. 19
 Incaricati del trattamento
 
 
				1. Non si considera comunicazione la
                conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate
                per iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal
                titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta
                autorità. Art. 20Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati
 
 
				1. La comunicazione e la diffusione
                dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici
                economici sono ammesse: 
                  
					a) con il consenso espresso
                  dell'interessato;a-bis) qualora siano necessarie per l'esecuzione di
                  obblighi derivanti da un contratto del quale è parte
                  l'interessato o per l'esecuzione di misure precontrattuali
                  adottate su richiesta di quest'ultimo; (*)
 b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi,
                  atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i
                  limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti
                  stabiliscono per la loro conoscibilità e pubblicità;
 c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge,
                  da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
 d) nell'esercizio della professione di giornalista e
                  per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. Restano
                  fermi i limiti del diritto di cronaca posti a tutela della
                  riservatezza ed in particolare dell'essenzialità
                  dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Si
                  applica inoltre il codice di deontologia di cui
                  all'articolo 25;
 e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività
                  economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di
                  segreto aziendale e industriale;
 f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della
                  vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo,
                  nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio
                  consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o
                  per incapacità di intendere o di volere;
 g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia
                  necessaria ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive
                  di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 (*), o,
                  comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
                  giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera
                  e) del presente comma, sempre che i dati siano trattati
                  esclusivamente per tali finalità e per il periodo
                  strettamente necessario al loro perseguimento;
 h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia
                  effettuata nell'ambito dei gruppi bancari di cui all'articolo
                  60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
                  creditizia approvato con decreto legislativo 1. settembre
                  1993, n. 385, nonché tra società controllate e società
                  collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i cui
                  trattamenti con finalità correlate sono stati notificati ai
                  sensi dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle
                  medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti;
 h-bis) limitatamente alla comunicazione, quando
                  questa sia necessaria, nei casi individuati dal Garante sulla
                  base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un
                  legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario
                  dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà
                  fondamentali, la dignità o un legittimo interesse
                  dell'interessato. (*)
 
				2. Alla comunicazione e alla
                diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici,
                esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le
                disposizioni dell'articolo 27. Art. 21Divieto di comunicazione e diffusione
 
 
				1. Sono vietate la comunicazione e la
                diffusione di dati personali per finalità diverse da quelle
                indicate nella notificazione di cui all'articolo 7. 
				2. Sono altresì vietate la
                comunicazione e la diffusione di dati personali dei quali sia
                stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il
                periodo di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e). 
				3. Il Garante può vietare la
                diffusione di taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od a
                categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto
                con rilevanti interessi della collettività. Contro il divieto
                può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29,
                commi 6 e 7. 
				4. La comunicazione e la diffusione
                dei dati sono comunque permesse: 
                  
					a) qualora siano necessarie per finalità
                  di ricerca scientifica o di statistica e siano effettuate nel
                  rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta
                  sottoscritti ai sensi dell'articolo 31;b) quando siano richieste dai soggetti di cui
                  all'articolo 4, comma 1, lettere b), d) ed e), per finalità
                  di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione,
                  accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle
                  norme che regolano la materia.
 
 
 Capo IVTRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI
 
 Art. 22
 Dati sensibili
 
 
				1. I dati personali idonei a rivelare
                l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
                filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione
                a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
                religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
                personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
                sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il
                consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del
                Garante. 
				1-bis. Il comma 1 non si applica ai
                dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose i cui i
                rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai
                sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonchè relativi
                ai soggetti che con riferimento a finalità di natura
                esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesine
                confessioni, che siano trattati dai relativi organi o enti
                civilmente riconosciuti, semprechè i dati non siano comunicati
                o diffusi fuori delle medesime confessioni. Queste ultime
                determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti
                effettuati. 
				1-ter. Il comma 1 non si applica,
                altresì, ai dati riguardanti l'adesione di associazioni od
                organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre
                associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere
                sindacale o di categoria. (*) 
				2. Il Garante comunica la decisione
                adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni,
                decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il
                provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche
                sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere
                misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il
                titolare del trattamento è tenuto ad adottare. 
				3. Il trattamento dei dati indicati al
                comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
                economici, è consentito solo se autorizzato da espressa
                disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di
                dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le
                rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. In
                mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai casi
                previsti dai decreti legislativi di modificazione ed
                integrazione della presente legge, emanati in attuazione della
                legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono
                richiedere al Garante, nelle more della specificazione
                legislativa, l'individuazione delle attività, tra quelle
                demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono
                rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è
                conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il
                trattamento dei dati indicati al comma 1. 
				3-bis. Nei casi in cui è specificata,
                a norma del comma 3, la finalità di rilevante interesse
                pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni
                eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto
                previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di
                attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di
                dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i
                rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni
                strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità
                perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione
                periodicamente. 
				4. I dati personali indicati al comma
                1 possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione
                del Garante:(*) 
                  
					a) qualora il trattamento sia effettuato da
                  associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche
                  non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso
                  o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici,
                  confessioni e comunità religiose, per il perseguimento di
                  finalità lecite, relativamente ai dati personali degli
                  aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità
                  hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo,
                  sempre che i dati non siano comunicati o diffusi fuori del
                  relativo ambito e l'ente, l'associazione o l'organismo
                  determinino idonee garanzie relativamente ai trattamenti
                  effettuati; (****)b) qualora il trattamento sia necessario per la salvaguardia
                  della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un
                  terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il
                  proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di
                  agire o per incapacità d'intendere o di volere; (*)
 c) qualora il trattamento sia necessario ai fini dello
                  svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
                  dicembre 2000, n. 397 o, comunque, per far valere o difendere
                  in sede giudiziaria un diritto, di rango pari a quello
                  dell'interessato quando i dati siano idonei a rivelare lo
                  stato di salute e la vita sessuale, sempre che i dati siano
                  trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
                  strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante
                  prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e
                  promuove la sottoscrizione di un apposito codice di
                  deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui
                  all'articolo 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto
                  previsto dall'articolo 43, comma 2. (*)
   Art. 23Dati inerenti alla salute
 
 1. Gli esercenti le professioni
                sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono, anche senza
                l'autorizzazione del Garante, trattare i dati personali idonei a
                rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle
                operazioni indispensabili per il perseguimento di finalità di
                tutela dell'incolumità fisica e della salute dell'interessato.
                Se le medesime finalità riguardano un terzo o la collettività,
                in mancanza del consenso dell'interessato, il trattamento può
                avvenire previa autorizzazione del Garante. 1-bis. Con decreto del ministro della
                Sanità adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
                23 agosto 1988, n. 400, sentiti la Conferenza permanente per i
                rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di
                Trento e Bolzano e il Garante, sono individuate modalità
                semplificate per le informative di cui all'articolo 10 e per la
                prestazione del consenso nei confronti di organismi sanitari
                pubblici, di organismi sanitari e di esercenti le professioni
                sanitarie convenzionati o accreditati dal Servizio sanitario
                nazionale, nonché per il trattamento dei dati da parte dei
                medesimi soggetti, sulla base dei seguenti criteri: 
                  a) previsione di informative effettuate da
                  un unico soggetto, in particolare da parte del medico di
                  medicina generale scelto dall'interessato, per conto di più
                  titolari di trattamento;b) validità nei confronti di più titolari di trattamento,
                  del consenso prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, per
                  conto di più titolari di trattamento, anche con riguardo alla
                  richiesta di prestazioni specialistiche, alla prescrizione di
                  farmaci, alla raccolta di dati da parte del medico di medicina
                  generale, detenuti da altri titolari, e alla pluralità di
                  prestazioni mediche effettuate da un medesimo titolare di
                  trattamento;
 c) identificazione dei casi di urgenza nei quali anche per
                  effetto delle situazioni indicate nel comma 1-ter,
                  l'informativa e il consenso possono intervenire
                  successivamente alla richiesta della prestazione;
 d) previsione di modalità di applicazione del comma 2 del
                  presente articolo ai professionisti sanitari, diversi dai
                  medici, che intrattengono rapporti diretti con i pazienti;
 e) previsione di misure volte ad assicurare che
                  nell'organizzazione dei servizi e delle prestazioni sia
                  garantito il rispetto dei diritti di cui all'articolo 1.
   1-ter. Il decreto di cui al comma 1
                disciplina anche quanto previsto dall'articolo 22, comma 3-bis,
                della legge.
  
                 1-quater. In caso di incapacità di
                agire, ovvero di impossibilità fisica o di incapacità di
                intendere o di volere, il consenso al trattamento dei dati
                idonei a rivelare lo stato di salute è validamente manifestato
                nei confronti di esercenti le professioni sanitarie e di
                organismi sanitari, rispettivamente, da chi esercita legalmente
                la podestà ovvero da un familiare, da un prossimo congiunto, da
                un convivente, o, in loro assenza, dal responsabile della
                struttura presso cui dimori. 2. I dati personali idonei a rivelare
                lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato o
                ai soggetti di cui al comma 1-ter solo per il tramite di un
                medico designato dall'interessato o dal titolare. 3. L'autorizzazione di cui al comma 1
                è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il
                Consiglio superiore di sanità. è vietata la comunicazione dei
                dati ottenuti oltre i limiti fissati con l'autorizzazione. 4. La diffusione dei dati idonei a
                rivelare lo stato di salute è vietata, salvo nel caso in cui
                sia necessaria per finalità di prevenzione, accertamento o
                repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano
                la materia. Art. 24Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del
                codice di procedura penale
 
 1. Il trattamento di dati personali
                idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 686, commi
                1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, è
                ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di
                legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti
                finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati
                trattati e le precise operazioni autorizzate. Art. 24-bis(***)Altri dati particolari
 
 1. Il trattamento dei dati diversi da
                quelli di cui agli articoli 22 e 24 che presenta rischi
                specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per
                la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati
                o alle modalità del trattamento o agli effetti che può
                determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a
                garanzia dell'interessato, ove prescritti. 2. Le misure e gli accorgimenti di cui
                al comma 1 sono prescritti dal Garante sulla base dei principi
                sanciti dalla legge nell'ambito di una verifica preliminare
                all'inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a
                determinate categorie di titolari o di trattamenti, sulla base
                di un eventuale interpello del titolare. Art. 25
 Trattamento di dati particolari nell'esercizio della
                professione di giornalista
 
 1. Le disposizioni relative al
                consenso dell'interessato e all'autorizzazione del Garante,nonché
                il limite previsto dall'articolo 24, non si applicano quando il
                trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 è effettuato
                nell'esercizio della professione di giornalista e per
                l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. Il
                giornalista rispetta i limiti del diritto di cronaca, in
                particolare quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo
                a fatti di interesse pubblico,ferma restando la possibiltà di
                trattare i dati relativi a circostanze o fatti resi noti
                direttamente dall'interessato o attraverso i suoi comportamenti
                in pubblico. 2. Il Garante promuove, nei modi di
                cui all'articolo 31, comma 1, lettera h), l'adozione, da parte
                del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di un
                apposito codice di deontologia relativo al trattamento dei dati
                di cui al comma 1 del presente articolo, effettuato
                nell'esercizio della professione di giornalista, che preveda
                misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate
                alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda
                quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
                Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il
                Garante, in cooperazione con il Consiglio, prescrive
                eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati,
                che il Consiglio è tenuto a recepire.Il codice è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a cura del
                Garante, e diviene efficace quindici giorni dopo la sua
                pubblicazione.
 3. Ove entro sei mesi dalla proposta
                del Garante il codice di deontologia di cui al comma 2 non sia
                stato adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei
                giornalisti, esso è adottato in via sostitutiva dal Garante ed
                è efficace sino alla adozione di un diverso codice secondo la
                procedura di cui al comma 2. In caso di violazione delle
                prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può
                vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 31, comma 1,
                lettera l). 4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3
                sono inserite, altresì, prescrizioni concernenti i dati
                personali diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24.Il codice può prevedere forme semplificate per le
                informative di cui all'articolo 10.
 4-bis. Le disposizioni della presente
                legge che attengono all'esercizio della professione di
                giornalista si applicano anche ai trattamenti effettuati dai
                soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei
                praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio
                1963, n. 69, nonché ai trattamenti temporanei finalizzati
                esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di
                articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero. Art. 26
 Dati concernenti persone giuridiche
 
 1. Il trattamento nonché la
                cessazione del trattamento di dati concernenti persone
                giuridiche, enti o associazioni non sono soggetti a
                notificazione. 2. Ai dati riguardanti persone
                giuridiche, enti o associazioni non si applicano le disposizioni
                dell'articolo 28. 
 
 Capo VTRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE
 
 Art. 27
 Trattamento da parte di soggetti pubblici
 
 1. Salvo quanto previsto al comma 2,
                il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici,
                esclusi gli enti pubblici economici, è consentito soltanto per
                lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti
                stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 2. La comunicazione e la diffusione a
                soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, dei dati
                trattati sono ammesse quando siano previste da norme di legge o
                di regolamento, o risultino comunque necessarie per lo
                svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso
                deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui
                all'articolo 7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con
                provvedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se
                risultano violate le disposizioni della presente legge. 3. La comunicazione e la diffusione
                dei dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o a
                enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme
                di legge o di regolamento. 4. I criteri di organizzazione delle
                amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 5 del decreto
                legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel pieno
                rispetto delle disposizioni della presente legge. Art. 28Trasferimento di dati personali all'estero
 
 1. Il trasferimento anche temporaneo
                fuori del territorio nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di
                dati personali oggetto di trattamento deve essere previamente
                notificato al Garante, qualora sia diretto verso un Paese non
                appartenente all'Unione europea e ricorra uno dei casi
                individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 1 (*). 2. Il trasferimento può avvenire
                soltanto dopo quindici giorni dalla data della notificazione; il
                termine è di venti giorni qualora il trasferimento riguardi
                taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24. 3. Il trasferimento è vietato qualora
                l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati
                non assicuri un livello di tutela delle persone adeguato. Sono
                valutate anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti
                previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le misure
                di sicurezza. 4. Il trasferimento è comunque
                consentito qualora: 
                  a) l'interessato abbia manifestato
                  il proprio consenso espresso ovvero, se il trasferimento
                  riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, in
                  forma scritta;b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi
                  derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o
                  per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate (*)
                  su richiesta di quest'ultimo, ovvero per la conclusione o per
                  l'esecuzione di un contratto stipulato a favore
                  dell'interessato;
 c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse
                  pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento,
                  ovvero specificato ai sensi degli articoli 22, comma 3, e 24,
                  se il trasferimento riguarda taluno dei dati ivi previsti;
 d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle
                  investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,
                  n. 397 (*), o, comunque, per far valere o difendere un
                  diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano
                  trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo
                  strettamente necessario al loro perseguimento;
 e) sia necessario per la salvaguardia della vita o
                  dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel
                  caso in cui l'interessato non può prestare il proprio
                  consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o
                  per incapacità di intendere o di volere;
 f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di
                  accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta
                  di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco,
                  atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza
                  delle norme che regolano la materia;
 g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate
                  garanzie per i diritti dell'interessato, prestate anche con un
                  contratto, ovvero individuate dalla Commissione europea con
                  le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26,
                  paragrafo 4, della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento
                  europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 (*);
 g-bis) il trattamento sia finalizzato unicamente a scopi di
                  ricerca scientifica o di statistica e sia effettuato nel
                  rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta
                  sottoscritti ai sensi dell'articolo 31.
 5. Contro il divieto di cui al comma 3
                del presente articolo può essere proposta opposizione ai sensi
                dell'articolo 29, commi 6 e 7. 6. Le disposizioni del presente
                articolo non si applicano al trasferimento di dati personali
                effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per
                l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. Le disposizioni di
                cui al successivo comma 7, sono abrogate a decorrere dalla data
                di entrata in vigore delle modifiche apportate al regolamento di
                cui all'articolo 33, comma 3, in applicazione del comma 1
                dell'articolo 7. 7. La notificazione di cui al comma 1
                del presente articolo è effettuata ai sensi dell'articolo 7 ed
                è annotata in apposita sezione del registro previsto
                dall'articolo 31, comma 1, lettera a). La notificazione può
                essere effettuata con un unico atto unitamente a quella prevista
                dall'articolo 7.
 
 
 Capo VITUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
 
 Art. 29
 Tutela
 
 1. I diritti di cui all'articolo 13,
                comma 1, possono essere fatti valere dinanzi all'autorità
                giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso al Garante non
                può essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le
                stesse parti, sia stata già adita l'autorità giudiziaria. 2. Salvi i casi in cui il decorso del
                termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed
                irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo
                dopo che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata
                sul medesimo oggetto al responsabile. La presentazione del
                ricorso rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi
                all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo
                oggetto. 3. Nel procedimento dinanzi al Garante
                il titolare, il responsabile e l'interessato hanno diritto di
                essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale,
                e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. Il Garante
                può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di perizie. 4. Assunte le necessarie informazioni
                il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare e
                al responsabile, con decisione motivata, la cessazione del
                comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a
                tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per
                la loro adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo
                alle parti interessate, a cura dell'ufficio del Garante. La
                mancata pronuncia sul ricorso, decorsi trenta giorni
                dalla data di presentazione, equivale a rigetto. 5. Se la particolarità del caso lo
                richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco
                in tutto o in parte di taluno dei dati ovvero l'immediata
                sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il
                provvedimento cessa di avere ogni effetto se, entro i successivi
                venti giorni, non è adottata la decisione di cui al comma 4 ed
                è impugnabile unitamente a tale decisione. 6. Avverso il provvedimento espresso o
                il rigetto tacito di cui al comma 4, il titolare o l'interessato
                possono proporre opposizione al tribunale del luogo ove risiede
                il titolare, entro il termine di trenta giorni dalla data di
                comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito.
                L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. 6-bis. Il decorso dei termini previsti
                dai commi 4, 5 e 6 è sospeso di diritto dal 1 al 30 agosto di
                ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di
                sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante tale periodo,
                l'inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo. La
                sospensione non opera nei casi in cui sussista il pregiudizio di
                cui al comma 2 e non preclude l'adozione dei provvedimenti di
                cui al comma 5. 7. Il tribunale provvede nei modi di
                cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile,
                anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20
                marzo 1865, n. 2248, allegato e), e può sospendere, a
                richiesta, l'esecuzione del provvedimento. Avverso il decreto
                del tribunale è ammesso unicamente il ricorso per cassazione. 8. Tutte le controversie, ivi comprese
                quelle inerenti al rilascio dell'autorizzazione di cui
                all'articolo 22, comma 1, o che riguardano, comunque,
                l'applicazione della presente legge, sono di competenza
                dell'autorità giudiziaria ordinaria. 9. Il danno non patrimoniale è
                risarcibile anche nei casi di violazione dell'articolo 9.
 
 
 Capo VIIGARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
 
 Art. 30
 Istituzione del Garante
 
 1. È istituito il Garante per la
                protezione dei dati personali. 2. Il Garante opera in piena autonomia
                e con indipendenza di giudizio e di valutazione. 3. Il Garante è organo collegiale
                costituito da quattro membri, eletti due dalla Camera dei
                deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato.
                Essi eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale
                in caso di parità. I membri sono scelti tra persone che
                assicurino indipendenza e che siano esperti di riconosciuta
                competenza nelle materie del diritto o dell'informatica,
                garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni. 4. Il presidente e i membri durano in
                carica quattro anni e non possono essere confermati per più di
                una volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente e i
                membri non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna
                attività professionale o di consulenza, né essere
                amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né
                ricoprire cariche elettive. 5. All'atto dell'accettazione della
                nomina il presidente e i membri sono collocati fuori ruolo se
                dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività
                di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati
                in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del
                decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
                e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o
                in aspettativa non può essere sostituito. 6. Al presidente compete una indennità
                di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione
                spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai
                membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel
                massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le
                predette indennità di funzione sono determinate, con il
                regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, in misura tale da
                poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti. Art. 31Compiti del garante
 
 1. Il Garante ha il compito di: 
                  a) istituire e tenere un registro
                  generale dei trattamenti sulla base delle notificazioni
                  ricevute;b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel
                  rispetto delle norme di legge e di regolamento e in conformità
                  alla notificazione;
 c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le
                  modificazioni necessarie o opportune (*) al fine di
                  rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
 d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli
                  interessati o delle associazioni che li rappresentano,
                  relativi ad inosservanze di legge o di regolamento, e
                  provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 29;
 e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai
                  regolamenti;
 f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi
                  causa, di un trattamento;
 g) denunciare i fatti configurabili come reati
                  perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza
                  nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;
 h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate,
                  nell'osservanza del principio di rappresentatività, la
                  sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta
                  per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi
                  e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di
                  soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione
                  e il rispetto;
 i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che
                  regolano la materia e delle relative finalità, nonché delle
                  misure di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15;
 l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei
                  dati o disporne il blocco se il trattamento risulta
                  illecito o non corretto anche per effetto della mancata
                  adozione delle misure necessarie di cui alla lettera c),
                  oppure (*) quando, in considerazione della natura dei dati
                  o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti
                  che esso può determinare, vi è il concreto rischio del
                  verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più
                  interessati;
 m) segnalare al Governo l'opportunità di provvedimenti
                  normativi richiesti dall'evoluzione del settore;
 n) predisporre annualmente una relazione sull'attività
                  svolta e sullo stato di attuazione della presente legge, che
                  è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile
                  dell'anno successivo a quello cui si riferisce;
 o) curare l'attività di assistenza indicata nel
                  capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla protezione delle
                  persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di
                  carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981
                  e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale
                  autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai
                  sensi dell'articolo 13 della Convenzione medesima;
 p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui
                  all'articolo 4 e verificare, anche su richiesta
                  dell'interessato, se rispondono ai requisiti stabiliti dalla
                  legge o dai regolamenti.
 2. Il Presidente del Consiglio dei
                ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della
                predisposizione delle norme regolamentari e degli atti
                amministrativi suscettibili di incidere sulle materie
                disciplinate dalla presente legge. 3. Il registro di cui al comma 1,
                lettera a), del presente articolo, è tenuto nei modi di cui
                all'articolo 33, comma 5. Entro il termine di un anno dalla data
                della sua istituzione, il Garante promuove opportune intese con
                le province ed eventualmente con altre pubbliche amministrazioni
                al fine di assicurare la consultazione del registro mediante
                almeno un terminale dislocato su base provinciale,
                preferibilmente nell'ambito dell'ufficio per le relazioni con il
                pubblico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3
                febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. 4. Contro il divieto di cui al comma
                1, lettera l), del presente articolo, può essere proposta
                opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7. 5. Il Garante e l'Autorità per
                l'informatica nella pubblica amministrazione cooperano tra loro
                nello svolgimento dei rispettivi compiti; a tal fine, invitano
                il presidente o un suo delegato membro dell'altro organo a
                partecipare alle riunioni prendendo parte alla discussione di
                argomenti di comune interesse iscritti all'ordine del giorno;
                possono richiedere, altresì, la collaborazione di personale
                specializzato addetto all'altro organo. 6. Le disposizioni del comma 5 si
                applicano anche nei rapporti tra il Garante e le autorità di
                vigilanza competenti per il settore creditizio, per le attività
                assicurative e per la radiodiffusione e l'editoria. Art. 32Accertamenti e controlli
 
 1. Per l'espletamento dei propri
                compiti il Garante può richiedere al responsabile, al titolare,
                all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di
                esibire documenti. 2. Il Garante, qualora ne ricorra la
                necessità ai fini del controllo del rispetto delle disposizioni
                in materia di trattamento dei dati personali, può disporre
                accessi alle banche di dati o altre ispezioni e verifiche nei
                luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre
                effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo controllo,
                avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri
                organi dello Stato. 3. Gli accertamenti di cui al comma 2
                sono disposti previa autorizzazione del presidente del tribunale
                competente per territorio in relazione al luogo
                dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla
                richiesta del Garante, con decreto motivato; le relative modalità
                di svolgimento sono individuate con il regolamento di cui
                all'articolo 33, comma 3. 4. I soggetti interessati agli
                accertamenti sono tenuti a farli eseguire. 5. Resta fermo quanto previsto
                dall'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e
                transitorie del codice di procedura penale, approvate con
                decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 6. Per i trattamenti di cui agli
                articoli 4 e 14, comma 1, gli accertamenti sono effettuati per
                il tramite di un membro designato dal Garante. Se il trattamento
                non risulta conforme alle disposizioni di legge o di
                regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le
                necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica
                l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto
                dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un
                riscontro circa il relativo esito, salvo che ricorrano i motivi
                di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 1. aprile 1981, n.
                121, come sostituito dall'articolo 42, comma 1, della presente
                legge, o motivi di difesa o di sicurezza dello Stato. 7. Gli accertamenti di cui al comma 6
                non sono delegabili. Qualora risulti necessario in ragione della
                specificità della verifica, il membro designato può farsi
                assistere da personale specializzato che è tenuto al segreto ai
                sensi dell'articolo 33, comma 6. Gli atti e i documenti
                acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne
                la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai membri del
                Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni
                dell'organo, da un numero delimitato di addetti al relativo
                ufficio, individuati dal Garante sulla base di criteri definiti
                dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. Per gli
                accertamenti relativi agli organismi e ai dati di cui
                all'articolo 4, comma 1, lettera b), il membro designato prende
                visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce
                oralmente nelle riunioni del Garante. Art. 33Ufficio del Garante
 
 1. Alle dipendenze del Garante è
                posto un ufficio composto, in sede di prima applicazione
                della presente legge, da dipendenti dello Stato e di altre
                amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme
                previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il
                medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello
                prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il
                relativo contingente è determinato, in misura non superiore a
                quarantacinque unità, su proposta del Garante medesimo, con
                decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
                con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro
                novanta giorni dalla data di elezione del Garante.Il segretario generale può essere scelto anche tra
                magistrati ordinari o amministrativi.
 1-bis. E' istituito il ruolo organico
                del personale dipendente del Garante. Con proprio regolamento il
                Garante definisce:a) l'ordinamento delle carriere e le modalità del reclutamento
                secondo le procedure previste dall'articolo 36 del decreto
                legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
 b) le modalità dell'inquadramento in ruolo del personale in
                servizio alla data di entrata in vigore del regolamento;
 c) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo
                i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e, per
                gli incarichi di funzioni dirigenziali, dall'articolo 19, comma
                6, del citato decreto legislativo n. 29, come sostituito
                dall'articolo 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80,
                tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e
                organizzative.
 Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
 Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento
                economico delle autorità amministrative indipendenti, al
                personale è attribuito l'ottanta per cento del trattamento
                economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle
                comunicazioni.
 Per il periodo intercorrente tra l'8 maggio 1997 e la data di
                entrata in vigore del regolamento, resta ferma l'indennità di
                cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica
                10 luglio 1991, n. 231, corrisposta al personale in servizio.
                Dal 1 gennaio 1998 e fino alla data di entrata in vigore del
                medesimo regolamento, è inoltre corrisposta la differenza tra
                il nuovo trattamento e la retribuzione già in godimento
                maggiorata della predetta indennità di funzione.
 1-ter. L'ufficio può avvalersi, per
                motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre
                amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in
                posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi
                ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del
                decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
                e successive modificazioni, in numero non superiore,
                complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti per
                cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un
                corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al
                presente comma è corrisposta una indennità pari alla eventuale
                differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o
                dall'ente di provenienza e quello spettante al corrispondente
                personale di ruolo, e comunque non inferiore alla indennità di
                cui all'articolo 41 del citato decreto del Presidente della
                Repubblica n. 231 del 1991. 1-quater. Con proprio regolamento il
                Garante ripartisce l'organico, fissato nel limite di cento unità,
                tra il personale dei diversi livelli e quello delle qualifiche
                dirigenziali e disciplina l'organizzazione, il funzionamento
                dell'ufficio, la riscossione e la utilizzazione dei diritti di
                segreteria, ivi compresi quelli corrisposti dall'8 maggio 1997,
                e la gestione delle spese, anche in deroga alle norme sulla
                contabilità generale dello Stato.Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
 1-quinquies. In aggiunta al personale
                di ruolo, l'ufficio può assumere direttamente dipendenti con
                contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di
                diritto privato, in numero non superiore a venti unità, ivi
                compresi i consulenti assunti con contratto a tempo determinato
                ai sensi del comma 4. 1-sexies. All'ufficio del Garante, al
                fine di garantire la responsabilità e l'autonomia ai sensi
                della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e
                del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
                modificazioni, si applicano i principi riguardanti
                l'individuazione e le funzioni del responsabile del
                procedimento, nonchè quelli relativi alla distinzione fra le
                funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di
                vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite
                ai dirigenti. 2. Le spese di funzionamento
                dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo
                stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in
                apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del
                tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al
                controllo della Corte dei conti. 3. In sede di prima applicazione
                della presente legge, le norme concernenti l'organizzazione
                ed il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle
                dirette a disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria
                e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni
                sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con
                regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica,
                entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
                legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito
                il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio
                dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e
                giustizia e dell'interno, e su parere conforme del Garante
                stesso. Nel medesimo regolamento sono determinate le indennità
                di cui all'articolo 30, comma 6, e altresì previste le
                norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui
                all'articolo 29, commi da 1 a 5, secondo modalità tali da
                assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo, il pieno
                rispetto del contraddittorio tra le parti interessate, nonché
                le norme volte a precisare le modalità per l'esercizio dei
                diritti di cui all'articolo 13, nonché della notificazione di
                cui all'articolo 7, per via telematica o mediante supporto
                magnetico o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o
                altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo
                schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla
                ricezione della richiesta; decorso tale termine il regolamento
                può comunque essere emanato. 3-bis. Con effetto dalla data di
                entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1-quater,
                cessano di avere vigore le norme adottate ai sensi del comma 3,
                primo periodo. 4. Nei casi in cui la natura tecnica o
                la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante può
                avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in
                base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti
                con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due
                anni, che possono essere rinnovati per non più di due volte. 5. Per l'espletamento dei propri
                compiti, l'ufficio del Garante può avvalersi di sistemi
                automatizzati ad elaborazione informatica e di strumenti
                telematici propri ovvero, salvaguardando le garanzie previste
                dalla presente legge, appartenenti all'Autorità per
                l'informatica nella pubblica amministrazione o, in caso di
                indisponibilità, ad enti pubblici convenzionati. 6. Il personale addetto all'ufficio
                del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su tutto ciò
                di cui siano venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie
                funzioni, in ordine a banche di dati e ad operazioni di
                trattamento. 6-bis. Il personale dell'ufficio del
                Garante addetto agli accertamenti di cui all'articolo 32
                riveste, in numero non superiore a cinque unità, nei limiti del
                servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni,
                la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. 
 Capo VIIISANZIONI
 
 Art. 34 (*)
 Omessa o incompleta notificazione
 
 1. Chiunque, essendovi tenuto, non
                provvede tempestivamente alle notificazioni in conformità a
                quanto previsto dagli articoli 7, 16, comma 1, e 28, ovvero
                indica in esse notizie incomplete, è punito con la sanzione
                amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni
                (Ndr: euro
                5.164,6) a a lire sessantamilioni (Ndr: 
				euro
                30.987,4) e con la sanzione amministrativa accessoria della
                pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione;
 2. Alle violazioni dell'articolo 34,
                comma 1, commesse prima dell'entrata in vigore del dlgs.
                21/12/2001 n. , si applicano, in quanto compatibili, le
                disposizioni di cui agli articoli 100, 101 e 102 del decreto
                legislativo 30 dicembre 1999, n. 507. Art.
                35Trattamento illecito di dati personali
 
 1. Salvo che il fatto costituisca più
                grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri
                profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento
                di dati personali in violazione di quanto disposto dagli
                articoli 11, 20 e 27, è punito con la reclusione sino a due
                anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione,
                con la reclusione da tre mesi a due anni. 2. Salvo che il fatto costituisca più
                grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri
                profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento
                di(*) dati personali
                in violazione di quanto disposto dagli articoli 21, 22, 23, 24 e
                24-bis (*), ovvero del divieto di cui
                all'articolo 28, comma 3, è punito con la reclusione da tre
                mesi a due anni. 3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2
                deriva nocumento, la reclusione è da uno a tre anni. Art. 36
                (*)Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati
 
 1. Chiunque, essendovi tenuto, omette
                di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei
                dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti
                di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, è punito con l'arresto
                sino a due anni o con l'ammenda da lire dieci milioni (Ndr: 
				euro
                5.164,6) a lire ottanta milioni (Ndr: 
				euro
                41.316,6). 2. All'autore del reato, all'atto
                dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo
                atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un
                termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di
                tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di
                particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà
                dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei
                sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta
                l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso
                dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo
                dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e
                il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la
                prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui
                agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19
                dicembre 1994, n. 758, in quanto applicabili.
 Per i procedimenti penali
                in corso per il reato di cui all'articolo 36, entro quaranta
                giorni dall'entrata in vigore del dlgs. 28/12/2001 n. 467,
                l'autore del reato può fare richiesta all'autorità giudiziaria
                di essere ammesso alla procedura indicata all'articolo 36, comma
                2. L'Autorità giudiziaria dispone la sospensione del
                procedimento e trasmette gli atti al Garante per la protezione
                dei dati personali che provvede ai sensi del medesimo articolo
                36, comma 2.
 Art.
                37Inosservanza dei provvedimenti del garante
 
 1. Chiunque, essendovi tenuto, non
                osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi
                dell'articolo 22, comma 2, o degli articoli 29, commi 4 e 5, e
                31, comma 1, lettera l(*),
                è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Art.
                37-bis (*)Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante
 
 1. Chiunque, nelle notificazioni di
                cui agli articoli 7, 16, comma 1, e 28 o in atti, documenti o
                dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al
                Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta
                falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti
                falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave
                reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Art. 38Pena accessoria
 
 1. La condanna per uno dei delitti
                previsti dalla presente legge importa la pubblicazione della
                sentenza. Art. 39Sanzioni amministrative
 
 1. Chiunque omette di fornire le
                informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai
                sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, è punito con
                la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
                cinquemilioni (Ndr: euro
                2.582,3) a lire trentamilioni (Ndr: 
				euro
                15.493,7) (*). 2. La violazione delle disposizioni di
                cui all'articolo 10 è punita con la sanzione amministrativa del
                pagamento di una somma da lire tremilioni (Ndr: 
				euro
                1.549,4) a lire diciottomilioni (Ndr: 
				euro
                9.296,2) o, nei casi di cui agli articoli 22, 24 e 24-bis o,
                comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più
                interessati, da lire cinquemilioni (Ndr: 
				euro
                2.582,3) a lire trentamilioni (Ndr: 
				euro
                15.493,7). La somma può essere aumentata sino al triplo quando
                essa risulti inefficace in ragione delle condizioni economiche
                del contravventore. La violazione della disposizione di cui
                all'articolo 23, comma 2, è punita con la sanzione
                amministrativa del pagamento di una somma da lire
                cinquecentomila (Ndr: euro
                258,2) a lire tremilioni (Ndr: euro
                1549,4) (*). 3. L'organo competente a ricevere il
                rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente capo
                (*) è il Garante. Si osservano, in quanto
                applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.
                689, e successive modificazioni.I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale
                annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 33, comma
                2, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di
                cui agli articoli 31, comma 1, lettera i) e 32.
 
 
 Capo IXDISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONI
 
 Art. 40
 Comunicazioni al garante
 
 1. Copia dei provvedimenti emessi
                dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dalla
                presente legge e dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547, è
                trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante. Art. 41Disposizioni transitorie
 
 1. Fermo restando l'esercizio dei
                diritti di cui agli articoli 13 e 29, le disposizioni della
                presente legge che prescrivono il consenso dell'interessato non
                si applicano in riferimento ai dati personali raccolti
                precedentemente alla data di entrata in vigore della legge
                stessa, o il cui trattamento sia iniziato prima di tale data.
                Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative alla
                comunicazione e alla diffusione dei dati previste dalla presente
                legge.
 Le disposizioni del presente comma restano in vigore
                sino alla data del 30 giugno 2003.
                (*)   2. Per i trattamenti di dati personali
                iniziati prima del 1 gennaio 1998 le notificazioni prescritte
                dagli articoli 7 e 28 sono effettuate dal 1 gennaio 1998 al 31
                marzo 1998 ovvero, per i trattamenti di cui all'articolo 5
                riguardanti dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24,
                nonchè per quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c),
                d) ed e), dal 1 aprile 1998 al 30 giugno 1998. 3. Le misure minime di sicurezza di
                cui all'articolo 15, comma 2, devono essere adottate entro il
                termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del
                regolamento ivi previsto. Fino al decorso di tale termine, i
                dati personali devono essere custoditi in maniera tale da
                evitare un incremento dei rischi di cui all'articolo 15, comma
                1. 4. Le misure di cui all'articolo 15,
                comma 3, devono essere adottate entro il termine di sei mesi
                dalla data di entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti. 5. Nei ventiquattro mesi successivi
                alla data di entrata in vigore della presente legge, i
                trattamenti dei dati di cui all'articolo 22, comma 3, ad opera
                di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e
                all'articolo 24, possono essere proseguiti anche in assenza
                delle disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione
                al Garante. 6. In sede di prima applicazione della
                presente legge, fino alla elezione del Garante ai sensi
                dell'articolo 30, le funzioni del Garante sono svolte dal
                presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica
                amministrazione, fatta eccezione per l'esame dei ricorsi di cui
                all'articolo 29. 7. Le disposizioni della presente
                legge che prevedono un'autorizzazione del Garante si applicano,
                limitatamente alla medesima autorizzazione e fatta eccezione per
                la disposizione di cui all'articolo 28, comma 4, lettera g), a
                decorrere dal 30 novembre 1997. Le medesime disposizioni possono
                essere applicate dal Garante anche mediante il rilascio di
                autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di
                trattamenti. 7-bis. In sede di prima applicazione
                della presente legge, le informative e le comunicazioni di cui
                agli articoli 10, comma 3, e 27, comma 2, possono essere date
                entro il 30 novembre 1997. Art. 42Modifiche a disposizioni vigenti
 
 1. L'articolo 10 della legge 1. aprile
                1981, n. 121, è sostituito dal seguente: 
                  "Art. 10 -Controlli1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal
                  Garante per la protezione dei dati personali, nei modi
                  previsti dalla legge e dai regolamenti.
 2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del
                  Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o
                  amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti
                  originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo
                  restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di
                  procedura penale. Quando nel corso di un procedimento
                  giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità o
                  l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o
                  l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità procedente
                  ne dà notizia al Garante per la tutela delle persone e di
                  altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
 3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere
                  all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma
                  dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali
                  che lo riguardano, la loro comunicazione in forma
                  intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di
                  vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro
                  cancellazione o trasformazione in forma anonima.
 4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al
                  richiedente, non oltre venti giorni dalla richiesta, le
                  determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di provvedere
                  sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni
                  a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di
                  prevenzione e repressione della criminalità, dandone
                  informazione al Garante per la protezione dei dati personali.
 5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati
                  personali che lo riguardano, trattati anche in forma non
                  automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di
                  regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede
                  il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti
                  necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la
                  cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati
                  medesimi. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli
                  737 e seguenti del codice di procedura civile".
   2. Il comma 1 dell'articolo 4 del
                decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal
                seguente: 
                  "1. è istituita l'Autorità per
                  l'informatica nella pubblica amministrazione, denominata
                  "Autorità" ai fini del presente decreto; tale
                  Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di
                  giudizio e di valutazione". 3. Il comma 1 dell'articolo 5 del
                decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal
                seguente: 
                  "1. Le norme concernenti
                  l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità,
                  l'istituzione del ruolo del personale, il relativo trattamento
                  giuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere, nonché
                  la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente
                  decreto, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità
                  generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato
                  con decreto del Presidente della Repubblica, previa
                  deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio
                  di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei
                  ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e su parere
                  conforme dell'Autorità medesima. Il parere del Consiglio di
                  Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni
                  dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali il
                  regolamento può comunque essere emanato. Si applica il
                  trattamento economico previsto per il personale del Garante
                  per l'editoria e la radiodiffusione ovvero dell'organismo che
                  dovesse subentrare nelle relative funzioni, fermo restando il
                  limite massimo complessivo di centocinquanta unità. Restano
                  altresì fermi gli stanziamenti dei capitoli di cui al comma
                  2, così come determinati per il 1995 e tenendo conto dei
                  limiti di incremento previsti per la categoria IV per il
                  triennio 1996-1998". 4. Negli articoli 9, comma 2, e 10,
                comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, le parole:
                "Garante per la protezione dei dati" sono sostituite
                dalle seguenti: "Garante per la tutela delle persone e di
                altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". Art. 43Abrogazioni
 
 1. Sono abrogate le disposizioni di
                legge o di regolamento incompatibili con la presente legge e, in
                particolare, il quarto comma dell'articolo 8 ed il quarto comma
                dell'articolo 9 della legge 1. aprile 1981, n. 121. Entro sei
                mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo
                33, comma 1, della presente legge, il Ministro dell'interno
                trasferisce all'ufficio del Garante il materiale informativo
                raccolto a tale data in attuazione del citato articolo 8 della
                legge n. 121 del 1981. 2. Restano ferme le disposizioni della
                legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, nonché,
                in quanto compatibili, le disposizioni della legge 5 giugno
                1990, n. 135, e successive modificazioni, del decreto
                legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonché le vigenti norme
                in materia di accesso ai documenti amministrativi ed agli
                archivi di Stato. Restano altresì ferme le disposizioni di
                legge che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in
                materia di trattamento di taluni dati personali. 3. Per i trattamenti di cui
                all'articolo 4, comma 1, lettera e), della presente legge, resta
                fermo l'obbligo di conferimento di dati ed informazioni di cui
                all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 1. aprile
                1981, n. 121. 
 
 Capo XCOPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE
 
 Art. 44
 Copertura finanziaria
 
 1. All'onere derivante dall'attuazione
                della presente legge, valutato in lire 8.029 milioni per il 1997
                ed in lire 12.045 milioni a decorrere dal 1998, si provvede
                mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
                ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello
                stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997,
                all'uopo utilizzando, per il 1997, quanto a lire 4.553 milioni,
                l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e,
                quanto a lire 3.476 milioni, l'accantonamento riguardante la
                Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli anni 1998 e
                1999, quanto a lire 6.830 milioni, le proiezioni per gli stessi
                anni dell'accantonamento riguardante il Ministero degli affari
                esteri e, quanto a lire 5.215 milioni, le proiezioni per gli
                stessi anni dell'accantonamento riguardante la Presidenza del
                Consiglio dei ministri. 2. Il Ministro del tesoro è
                autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
                variazioni di bilancio. Art. 45Entrata in vigore
 
 1. La presente legge entra in vigore
                centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta
                Ufficiale. Per i trattamenti svolti senza l'ausilio di mezzi
                elettronici o comunque automatizzati che non riguardano taluno
                dei dati di cui agli articoli 22 e 24, le disposizioni della
                presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998.
                Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della
                legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente legge entra in
                vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
                nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati
                effettuati in esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 4,
                comma 1, lettera a) e alla nomina del Garante. Vai
                all'indice
   
 
 
                NOTE
 (*) In applicazione dal 1 febbraio 2002.
 (**) In applicazione dal 1 marzo 2002.
 (***) In applicazione entro 120 giorni a decorrere dal 1 ottobre
                2002.
 (****) Garanzie sono determinate dall'associazione, dall'ente o
                dall'organismo entro il 30 giugno 2002.
 
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